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venerdì 28 novembre 2014

la tracciabilità nelle associazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 102/E, ha esteso l’obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie con sistemi di pagamento tracciabili, per importi eccedenti il limite di 516,47 Euro, a tutti i soggetti che applicano il Regime speciale della Legge 398/91.
            Tale regime speciale è applicabile alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
            In presenza delle condizioni necessarie, l'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime forfetario. Successivamente occorre comunicarlo all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
            La Legge 398/91 prevede una serie di agevolazioni come:
·         l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili,  di redazione dell’inventario e del bilancio;
·         l'esonero dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati e dall'obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità);
·         l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e la determinazione forfettaria dell'IVA:
·         la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
            L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha fissato, limitatamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, un limite pari a Euro 516,47 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell'Associazione, o pagamento da essa effettuato, dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
L’agenzia delle Entrate ora sembra interpretare tale limite per il pagamento tracciato a tutte le associazioni possono optare per il regime ora descritto indipendentemente dal fatto che lo abbiano optato o meno.

Il ricorso ai mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro è volto a garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria e tale obbligo è strettamente correlato con la possibilità di applicare le disposizioni agevolative della legge 398/91 tanto che il mancato adempimento del suddetto vincolo comporta la decadenza dal regime forfettario. 

mercoledì 19 novembre 2014

nuovo modello ISEE da gennaio

Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di calcolo del cosiddetto riccometro, improntato verso una definizione più realistica della condizione economica dei contribuenti. Il modello in oggetto è L’ISEE, o meglio  l’indicatore della Situazione Economica Equivalente, che permette di definire la condizione economica delle famiglie italiane. Si tratta di uno strumento che viene utilizzato come parametro sia ai fini del calcolo di tasse ed imposte sia per la determinazione dell’ammontare delle bollette, tra cui ad esempio quelle del gas. Tale sistema è di rilevante importanza anche per il fatto che esso incide sulla valutazione dei presupposti ed eventualmente dell’ammontare delle erogazioni di servizi sociali (borse di studio, accesso agli asili nidi, ecc.).
            La normativa su tale indicatore è stata soggetta a modifiche nel corso del tempo. Il Legislatore è intervenuto sull’ISEE anche di recente varando la nuova formula per la sua determinazione. Di seguito vengono illustrate le principali novità che dovranno essere applicate a partire dall’anno prossimo.
            Innanzitutto, cambieranno le regole del calcolo del peso del patrimonio immobiliare. Il passaggio da Ici a Imu comporterà una sostituzione della base imponibile come  il parametro di riferimento da inserire nella dichiarazione. Dal 2015, infatti, sarà il valore fiscale dell’immobile  ai fini IMU a gravare nel calcolo del componente patrimoniale dell’ISEE. Dovrà essere anche dichiarata la prima casa anche se esente dall’imposta, ma solo se il valore è inferiore a 52.500 euro. Tale soglia di 52.500 euro viene aumentata ulteriormente per i nuclei familiari con figli conviventi se successivi al secondo per un importo pari a  2.500 euro ciascuno. La cancellazione della franchigia sugli immobili di importo inferiore ai vecchi cento milioni di lire (51.646 Euro), con la sostituzione di un abbattimento forfettario di un terzo, porterà verosimilmente un rilevante aumento del valore fiscale da dichiarare nell’ISEE.
            Le sostanziali modifiche si rilevano anche nell’ambito delle componenti mobiliari da includere nella dichiarazione. Infatti, anche le franchigie sui conti correnti  saranno ridotte e si terrà conto non solo del saldo di fine anno ma anche della media dei depositi effettuati durante l’arco dell’anno. All’inizio tali dati potranno essere autocertificati; successivamente sarà l’Anagrafe tributaria ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione. Sarà così, ad esempio, per i redditi IRPEF e per i conti correnti, in quanto, per entrambe le relative informazioni, i dati verranno acquisiti direttamente tramite il sistema automatizzato.
            Alcuni redditi esenti da IRPEF e ogni tipo di bonus o erogazione pubblica dovranno essere incluse nella dichiarazione ISEE. Dal prossimo anno dovranno essere dichiarati anche: borse di studio, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, assegni per il nucleo familiare, cedolare secca, carte acquisti, indennità e ogni altra forma di reddito percepito a titolo di trattamento assistenziale, previdenziale o di sostegno erogato dalle amministrazioni pubbliche.
            L’obiettivo dell’intervento legislativo sull’ISEE è quello di elaborare un quadro della situazione economica degli italiani che si avvicini il più possibile alla situazione reale e, di riflesso, far smascherare i “finti poveri”. Con lo scopo di ridurre il numero delle truffe in quest’ambito è stato previsto anche un potenziamento dei controlli, grazie innanzitutto a controlli incrociati ed automatici. Tali controlli sono previsti non solo nel caso dei dati recuperabili dall’Anagrafe tributaria ma anche da quelli dei Comuni ed enti erogatori di prestazioni, finanziamenti, e quant’altro. Nel caso in cui non venga dichiarata la titolarità di nemmeno un conto corrente, i controlli dovrebbero partire in automatico.

Le Pubbliche Amministrazioni potranno consultare in tempo reale i dati dell’Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei conti correnti. Inoltre, in caso di rilevamento di qualche difformità tra quanto dichiarato e quanto risulta nelle banche dati, verrà inoltrata la segnalazione alla Guardia di Finanza.

giovedì 13 novembre 2014

cedolare secca - il secondo acconto si avvicina

La cedolare secca è un regime facoltativo di tassazione delle locazioni che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul reddito così prodotto. Tale regime è disponibile per le persone fisiche  titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari che appartengono alle categorie  catastali da A1 a A11 e che sono locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. L’applicazione della cedolare secca viene preclusa per la categoria A10- uffici o studi privati; tale regime non può essere utilizzato per i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo uso dell’immobile.

La scelta della cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone del locazione, anche se previsto nel contratto; in compenso non sono dovute nè l’imposta di registro nè l’imposta di bollo.

L’opzione comporta adozione delle regole della cedolare per l’intero periodo di durata del contratto, o della proroga oppure, qualora l’opzione sia esercitata  nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore, comunque, in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione può revocare l’opzione.

L’opzione della cedolare secca comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva calcolata utilizzando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito  nel contratto dalle parti. Le disposizioni sulla cedolare secca prevedono anche un’aliquota ridotta, limitatamente per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Dal 2013 l’aliquota applicabile per questi contratti, pari al 15%, viene ulteriormente ridotta al 10% (per il quadriennio 2014-2017). La stessa aliquota è utilizzabile per i contratti stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato  di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Resta pertanto invariata l’aliquota del 21% per la cedolare secca per i  contratti a canone libero.

Per i contribuenti che hanno scelto la cedolare secca si avvicina ora la scadenza per il versamento del secondo acconto dell’imposta in esame; infatti il pagamento degli acconti va effettuato a giugno (o luglio) e entro il 1 dicembre (il 30 novembre è una domenica).

Coloro che ricadessero nei casi di riduzione delle aliquote per il periodo 2014 possono ora pagare il secondo acconto considerando la nuova aliquota. Va detto che tale alternativa è solo una possibilità. 

giovedì 6 novembre 2014

Lettere di intento - le novità dal 2015

Gli esportatori abituali,  ossia i soggetti che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni o forniture dei servizi in esenzione IVA, a patto che emettano le c.d. Lettere di intento. Tali documenti devono essere predisposti in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in un apposito registro e consegnate al fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione.
            I soggetti che, a loro volta, effettuano le cessioni di beni o che forniscono i servizi ai contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sono tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.
            L’art. 20 della D.Lgs sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri, riporta un’importante novità nella disciplina delle dichiarazioni d’intento. Infatti, per le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate a decorrere dal 2015, sarà cura dell’esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni all’agenzia delle Entrate, con successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana.
            Il fornitore non sarà più tenuto ad effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Tuttavia il fornitore dovrà attendere la consegna dei relativi documenti dall’esportatore, in quanto solo dopo aver ricevuto e controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza l’addebito dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”.

            L’unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, quello di riepilogare, nella dichiarazione annuale dell’Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell’Iva nei confronto dei singoli esportatori. A tale scopo il modello Iva relativo  al 2015 dovrà essere opportunamente integrato ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di semplificazioni dovrà essere emanato un provvedimento che illustrerà le modalità applicative della nuove disposizioni.