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mercoledì 23 dicembre 2015

Una nuova interpretazione dell'Agenzia delle Entrate per il Reverse Charge nell'edilizia


Nella circolare numero 37/E, l’agenzia delle Entrate ritorna sul tema del reverse charge in edilizia.
Tra le varie risposte date dall’Agenzia delle Entrare faccio notare quella riguardante il concetto di fabbricato (risposta al quesito numero 6).
Secondo l’Agenzia delle Entrate ora non si deve più intendere per fabbricato (a questi fini) il solo edificio. Nel concetto si devono ricomprendere anche tutti quegli impianti e manufatti esterni che però sono funzionali all’edificio stesso.
In altri termini, ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge”.
Questo significa, nel concreto, che da ora sono ricomprese nel reverse charge prestazioni che prima ne erano escluse.
Nella circolare si elencano ad esempio:
·        gli impianti di sorveglianza perimetrali,
·        gli impianti citofonici,
·        i motori esterni degli impianti di climatizzazione e
·        le tubazioni esterne degli impianti idraulici.
Ne consegue che, in base alla nuova interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, si devono escludere dall’inversione contabile, impianti che sono ubicati all’interno del fabbricato ma che non sono funzionali o serventi all’edificio stesso. Per fare un esempio l’Agenzia delle Entrate afferma che la realizzazione di celle frigorifere per il mantenimento della merce in un capannone industriale non sono interessate dal reverse charge.
Sempre nella circolare 37/E si afferma che se l’impianto fotovoltaico è funzionale all’edificio è sempre soggetto a reverse charge indipendentemente dalla sua ubicazione mentre se l’impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime ordinario
Per fortuna, l’Agenzia ricorda che, considerando la complessità della norma (io aggiungerei anche i cambiamenti di interpretazioni) “i comportamenti difformi adottati anteriormente all’emanazione della circolare non sono soggetti a sanzione”.

lunedì 21 dicembre 2015

best wishes for Christmas 2015



Good morning everyone, this is the video of my personal best wishes for a Merry Christmas and Happy New Year

auguri di Natale 2015



Buon giorno a tutti, video del personale augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

lunedì 14 dicembre 2015

Deducibile l'acquisto della casa se poi locata

Il 3 dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 282) il regolamento di attuazione della norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione.
In buona sostanza la norma concede alla persona fisica che acquista una unità immobiliare (non nell’esercizio della sua impresa) una deduzione dal reddito pari al 20% del prezzo di acquisto a condizione che:
·        L’acquisto sia effettuato tra il 1/1/14 ed il 31/12/17
·        L’unità immobiliare sia:
o   a destinazione residenziale
o   di nuova costruzione (oppure oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione se invendute alla data del 12/11/14)
·        l’immobile abbia conseguito l’agibilità tra la data del 1/1/14 ed quella del 31/12/17
Al fine di meglio inquadrare l’immobile che potenzialmente può portare alla agevolazione oggetto del presente articolo si deve aggiungere che per unità immobiliari invendute si intendono le abitazioni che alla data del 12/11/14 erano già almeno parzialmente costruite e/o quelle per le quali, alla stessa data, era già stato rilasciato il titolo abitativo edilizio oppure era stato dato avvio ad adempimenti come la stipula di una convenzione tra il Comune ed il fautore dell’intervento edilizio.
Perché si possa vantare l’agevolazione l’unità immobiliare deve essere destinata entro e non oltre sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, a locazione (non è possibile vantare l’agevolazione se l’immobile è locato ai figli) per un periodo continuativo di almeno otto anni (si tratta del classico contratto 4 + 4).
Esistono poi dei divieti, ai fini della presente agevolazione, per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle zone agricole ed agli immobili con determinate classi energetiche
Venendo ora all’essenza dell’agevolazione la stessa si concretizza nella possibilità di dedurre il 20% della parte del prezzo di acquisto (o di costruzione), non eccedente comunque i 300.000 euro iva compresa, e degli interessi passivi legati ai mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare.
La deduzione da vantare in sede di dichiarazione dei redditi deve essere spalmata su otto anni in quote costanti a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
A conclusione del presente articolo si deve aggiungere che la deduzione spetta “ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà”, come del resto era logico supporre.

lunedì 30 novembre 2015

Pagamento delle imposte in contanti, tra norme e paradossi

Il limite di 1.000 euro verrà variato dalle modifiche alla normativa antiriciclaggio, previste dall'articolo 1, comma 512, Legge di Stabilità 2016, approvato dal Senato e in discussione alla Camera. La citata legge prevede di innalzare dal 2016 il limite dell'uso del contante da 999,99 euro a 2.999,99 euro.
L’innalzamento del limite, però, riguarderà solo i trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi (articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) ma non il pagamento dei modelli F24.
Questo significa che anche l’anno prossimo continuerà il divieto di pagare gli F24 cartacei in contanti (ex lege si parla non solo di contanti ma anche di assegni e bancomat) per importi superiori a 999,99 euro. Per gli F24 da 1.000 in su, l’unico metodo è, e sarà, quello di utilizzare il servizio home-banking.
Si ricorda che questo vale per i “non titolari di partita iva” e per tutti coloro che comunque non vantano in F24 dei crediti in compensazione. Per questi infatti il canale di pagamento è sempre e comunque solo l’F24 online; alternativa è affidare l’invio (con addebito sul conto corrente) ad un commercialista (che utilizza il canale telematico Entratel).
Tornando ora alla possibilità per i privati (che non vantano crediti in compensazioni) di pagare l’F24 in contanti si può aggiungere che il limite di 1.000 euro è riferito al saldo del singolo F24.
Siccome, a ben vedere, nessuna norma vieta esplicitamente il pagamento di diverse imposte aventi stessa scadenza con diversi F24 è ipotizzabile la presentazione allo sportello di più F24 con singoli saldi inferiori alla soglia dei 1.000 euro. In questo modo sarebbe possibile pagare in contanti le diverse imposte che in totale superano la soglia ora citata.
Ad onor del vero, e per completezza espositiva, preme sottolineare che l’uso (o forse dovrei dire l’abuso) di questo sistema potrebbe essere eccepito come abuso del diritto. In sostanza si potrebbe eccepire al contribuente che ha pagato le imposte (sembra ridicolo ma è così) di aver architettato questo sistema al solo fine di aggirare il divieto di uso del contante e aver quindi cercato di evitare di tracciare il pagamento delle imposte.
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domenica 15 novembre 2015

Tassate in Italia le società estere se esterovestite

L’articolo 73 del Tuir identifica tra i soggetti passivi Ires anche le c.d. società «esterovestite».
Al comma 3 dell’articolo 73 del Tuir si riconosce come residente (fiscalmente) in Italia il soggetto estero in base, alternativamente:
·         alla sede legale
·         a quella amministrativa o
·         all’oggetto principale
se tutto questo va comunque provato dall’amministrazione finanziaria, al comma 5-bis, si presume, in questo caso con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, la residenza dei soggetti esteri che controllano società ed enti residenti in Italia se, alternativamente:
1.       sono controllati anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
2.       prevedono un organo amministrativo composto prevalentemente da soggetti residenti in Italia.
Secondo quanto indicato dalla Guardia di Finanza (circolare del 2008), gli accertamenti si basano fondamentalmente su:
·         residenza degli amministratori,
·         controllo della presenza all’estero degli amministratori residenti in Italia in occasione delle riunioni (biglietti, ricevute di alberghi);
·         presenza o meno di amministratori “di professione”, schermo di una reale gestione dall’Italia. Sono emersi in sede di controllo amministratori residenti fuori dai confini italiani che “riuscivano” ad amministrare centinaia di società sparse in diversi stati;
·         la corrispondenza (fax o e-mail);
·         il luogo di stipula dei contratti e
·         l’accensione di conti correnti in Italia.
Per potersi difendere, il contribuente, oltre al problema legato ai punti precedenti, dovrà dimostrare che:
·         gli amministratori esteri hanno elevato grado di autonomia gestionale;
·         la sede estera è strutturata e dispone di utenze e possibilmente di dipendenti;
·         la società estera adempie regolarmente ai relativi obblighi contabili e fiscali;
·         la localizzazione estera è dettata da ragioni economiche e non è il risultato di un disegno puramente fiscale.
Secondo le sentenze della Ctr Milano 18 aprile 2013 n. 59 e della Cassazione 7 febbraio 2013 n. 2869 non sussiste esterovestizione in assenza di vantaggi fiscali e secondo la sentenza della Ctr Roma 1694/41/14 non esiste esterovestizione in caso di costruzioni di mero artificio.
A tale riguardo la Cassazione (sentenza n.43809/2015 relativa al caso Dolce e Gabbana) ha affermato il principio secondo cui “in ipotesi di controllo ex articolo 2359 C.c., l’esterovestizione non dipende da impulsi gestionali o direttive amministrative della controllante italiana alla controllata estera, ma è dirimente che quest’ultima non sia una costruzione di puro artificio; in tal senso si può fare riferimento alla semplice nozione di ufficio contenuta nell’articolo 162 Tuir (stabile organizzazione)”. Con la conseguente possibile tassazione della stabile organizzazione ….

martedì 3 novembre 2015

Recesso di socio da società di persone o da srl

L’osservatorio societario del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato ha rilasciato alcuni principi di comportamento tra cui uno inerente il recesso del socio. I notai studiano nel dettaglio il caso di recesso da società di persone e da società a responsabilità limitata.
Secondo il Consiglio notarile sopra citato i soci di società di persone e di s.r.l. possono convenire che uno di essi receda dalla società, anche se non si è verificata nessuna causa legale.
Nel caso di recesso da società di persone, la liquidazione della quota del socio socio può essere effettuata distribuendo:
·         le riserve oppure
·         riducendo il capitale sociale,
nel primo caso la cessazione ha efficacia immediata mentre nel caso di riduzione del capitale sociale trova applicazione l’articolo 2306 del Codice civile. Questo significa che la delibera di riduzione del capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese; sempre che nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione faccia opposizione.
Per completezza espositiva si deve evidenziare che nel caso in cui avvenga uno scioglimento convenzionale del rapporto sociale di un socio di società semplice, il recesso è sempre immediatamente efficace.
Nel caso invece di recesso di socio di s.r.l la liquidazione della quota può essere effettuata utilizzando riserve disponibili, o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, fermo il diritto di opposizione dei creditori sociali.
I notai fiorentini fanno notare che, in questo caso, la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio uscente non deve essere compiuta  in ossequio al caso di recesso ex lege. Tutto questo perché non ricorre una causa legale di recesso.
Questo significa che quindi è possibile convenire convenzionalmente l’importo da liquidare al socio recedente.

lunedì 26 ottobre 2015

ammortizzare il 140% del costo di acquisto

L’acquisto di beni strumentali nuovi consentirà, sia alle imprese sia ai lavoratori autonomi, di ammortizzare un importo maggiorato del 40% rispetto al costo di acquisto.
Il “super ammortamento” si applica al valore fiscale dei beni nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 sia che l’acquisto sia in proprietà che in leasing.
In merito ai cespiti che possono essere ammortizzati al 140% del costo di acquisto la  definizione è ampia.
Per determinare quali possano essere “super ammortizzati” si va per esclusione e quindi non possono godere di questo maggior ammortamento:
·         I beni con aliquota inferiore al 6,5% (es. fabbricati, capannoni e costruzioni),
·         i beni indicati dal testo come: condotte per la distribuzione di gas, materiale rotabile e ferroviario, condutture per imbottigliamento di acque minerali e per stabilimenti termali.
Per determinare quali siano gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si farà riferimento al momento della consegna o spedizione del bene a nulla influendo la data di pagamento.

mercoledì 21 ottobre 2015

Torna, dopo due giorni, l'IMU sulle case di lusso

“Viaggiando” verso il Quirinale la manovra sulla casa si modifica e torna l’Imu su ville e castelli; al lato pratico torna (dopo un paio di giorni che era stato tolto) l’IMU sulle c.d. case di lusso.
Come se non bastasse ritornare sui propri passi una volta, rispunta pure la super-Tasi dello 0,8 per mille da applicare su tutti gli immobili che non sono abitazioni principali.
Trascurando ogni possibile commento sulla correttezza o meno dell’Imu sulla prima casa di lusso e facendo presente che comunque la maggior parte dei “villini” rimarranno esenti da Imu anche nella nuova versione, una cosa è certa “l’effetto fiducia ce lo possiamo scordare” (come lamenta Confedilizia).
Per quanto riguarda il ritorno della super-Tasi su seconde case (ed altri immobili) è palese che serva per esigenze di gettito. Orbene chi ci assicura che non verranno modificate, in aumento, le aliquote Imu per lo stesso motivo?

domenica 18 ottobre 2015

Con la legge di stabilità spariscono, per alcuni, IMU e TASI.
Il premier Renzi punta soprattutto a cancellare le tasse sulla prima casa ampliando di fatto la definizione della stessa.
L’addio alla Tasi sull’abitazione principale vale circa 3,5 miliardi di euro, con un conto medio stimato da 204 euro per casa.
L’IMU, in generale, abbandona tutte le prime case, comprese, ed è questa una vera novità rispetto all’altalena normativa del passato, le c.d. case di lusso; si parla in sostanza di: case signorili, ville e … castelli (che continuavano a pagare l’ICI/IMU anche quando il Governo Berlusconi aveva tolto la tassa dalla prima casa).
L’IMU “agricola”, che aveva fatto sobbalzare sulla sedia gli agricoltori e i coltivatori diretti, viene abolita ma per i soli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Chi dai terreni ottiene unicamente una rendita continuerà a dover pagare l’IMU (fanno eccezione i terreni montani per i quali l’esenzione totale è già presente).
Sugli imbullonati, in sostanza i macchinari delle imprese che fino ad oggi sono stati trattati come immobili, la questione è più complessa.
Il primo ministro aveva detto di segnarsi sul calendario il 16 dicembre 2015 perché era l’ultima volta che le abitazioni principali scontavano delle tasse. Sembra quindi che la promessa del premier si sia concretizzata.

mercoledì 7 ottobre 2015

deduzioni e detrazioni per i non residenti in Italia

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 231 del 5 ottobre 2015 il decreto 21 settembre 2015 con il quale il ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato le disposizioni in merito alla tassazione in Italia delle persone che risiedono all’estero ( i cosiddetti «non residenti Schumacker»).
Queste disposizioni, che hanno aggiunto il comma 3-bis all’articolo 24 del Dpr 917/1986 del Tuir, sono state introdotte per evitare la procedura di infrazione per violazione, tanto per cambiare, delle norme comunitarie legate ai soggetti fiscalmente non residenti che producono reddito sul territorio italiano.
Prima, i soggetti fiscalmente non residenti in Italia non potevano godere dell’intero sistema di deduzioni e detrazioni concesso ai contribuenti fiscalmente residenti; per questo motivo l’Italia è stata censurata a livello comunitario e di conseguenza il legislatore italiano ha (dovuto) introdurre il comma 3-bis nell’art. 24 del Tuir. Ad onor del vero, la novella normativa va a modificare le deduzioni e detrazioni fiscali dei soli soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisce il c.d. adeguato scambio di informazioni.
Con l’aggiunta del comma 3-bis si norma che l’imposta è ora dovuta sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir, alla sola condizione, però, che:
·         il soggetto produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato (il c.d. reddito mondiale) e che
·         il contribuente non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.
Importante sottolineare che l’articolo 1 del decreto ministeriale citato ha previsto che in questo caso, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto:
·        i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sono calcolati avendo come base di riferimento i dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza;
·        i redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non vengono considerati come redditi prodotti all’estero.
Tutto questo, tra l’altro, va a semplificare la determinazione, fino ad oggi complessa, del reddito prodotto dai non residenti oggetto del presente articolo, in quanto, ora, il punto di riferimento dei redditi esteri è “semplicemente” quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi del paese di residenza o da un documento ad esso assimilabile.

mercoledì 30 settembre 2015

voluntary disclosure - il secondo rinvio dei termini

Forse perché hanno compreso le esigenze dei commercialisti (mah!), forse sperando in un gettito maggiore (…), ieri pomeriggio è stata decisa la proroga al 30 novembre per l’invio delle richieste di accesso alla procedura di voluntary disclosure (la scadenza era oggi), mentre la relazione di accompagnamento potrà essere inviata entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’agenzia delle entrate dell’istanza. Ipotizzando un invio dell’istanza il 30 novembre si avrà tempo per l’invio della relazione di accompagnamento (e relativi allegati) entro il 30 dicembre.
Coinvolti nel differimento sono anche quelli che hanno già inviato l’istanza infatti, la relazione governativa al decreto legge di ieri ha precisato che “non è precluso, a coloro che abbiano già presentato l’istanza, anche integrativa, «entro la data di entrata in vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015»”. Non è previsto, cosa assolutamente non trascurabile, un incremento delle sanzioni.
Di tutto rilievo è anche il fatto che il decreto legge sulle nuove scadenze della voluntary disclosure produrrà gli effetti di una proroga anche se sarà pubblicato dopo il 30 settembre.
Da parte loro, gli uffici preposti avranno tempo per notificare gli atti di contestazione e gli avvisi di accertamento relativi a tutte le annualità oggetto della procedura di voluntary disclosure fino al 31 dicembre 2016.
Conseguenza della proroga dei termini in oggetto sono anche:
·        La validità legale della procedura di adesione all’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1 bis e 1 quinquies del Dlgs 218/1997 (abrogata dalla legge 190 del 2014) solo ai fini della voluntary disclosure.
·        La depenalizzazione del reato di riciclaggio estesa agli atti compiuti fino al 30 novembre 2015.

A conclusione si deve evidenziare che è stato chiarito
·         che non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge 231 del 2007 (antiriciclaggio) per le violazioni inerenti il divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri in qualunque forma palesati;
·         che non solo l’Avs svizzera, ma anche le prestazioni del secondo pilastro subiscono, in voluntary disclosure, la tassazione del 5 per cento.

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lunedì 21 settembre 2015

Fattura elettronica anche per il GSE

Da ieri 21 settembre le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere soggette alla fatturazione elettronica.
Lo stesso Gse ha infatti perfezionato l’attivazione del servizio di “Fatture energy” in quanto, come specificato nello stesso sito internet, il gestore dei servizi elettrici (Gse) è ricompreso nell’elenco delle pubbliche amministrazioni.
Per questo motivo il Gse ha informato gli utenti che, a partire dal 21 settembre, in relazione ai regimi commerciali: ritiro dedicato (fotovoltaico), tariffa onnicomprensiva (biogas), certificati verdi, tariffa fissa onnicomprensiva, certificati bianchi da Car (cogenerazione ad alto rendimento), rende disponibile le funzionalità previste per l’emissione delle fatture elettroniche.
Colgo l’occasione per specificare che si devono avere registri sezionali differenti (fatture “normali” e fatture elettroniche) salvo il caso in cui si emettano solo fatture in formato elettronico.
Il Gse emetterà, per conto degli operatori, le fatture in formato Xml, preoccupandosi poi di firmarle digitalmente e di trasmetterle al sistema di interscambio (Sdi). Deve essere invece cura degli operatori provvedere alla registrazione e alla conservazione sostitutiva delle fatture.
Dal 21 settembre anche i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali (il altre parole il biogas) o da ogni altra fonte alternativa, devono emettere la fattura elettronica; nel caso in cui la vendita sia effettuata al Gse anche per le cessioni di certificati verdi o certificati bianchi è ora necessaria la fattura elettronica.
In merito alla conservazione delle fatture elettroniche si deve sottolineare che, nel caso in cui le stesse vengano conservate da soggetti terzi sarà necessario comunicarlo all’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/72.


mercoledì 16 settembre 2015

Voluntary Disclosure - ottenuta la proroga (breve)

Boccata di ossigeno per chi, come lo scrivente, deve predisporre pratiche di Voluntary Disclosure per i clienti.
Viene concessa infatti una proroga (a dire il vero breve) per il disbrigo della pratica con, però, come contraltare, la richiesta di nuova documentazione per le annualità non più accertabili fiscalmente ma ancora fuori dalla prescrizione penale.
Con il provvedimento pubblicato nella serata dell’altro ieri dalle Entrate (2015/116808, a firma del direttore Rossella Orlandi e del direttore dell’accertamento, Aldo Polito), ci saranno 30 giorni in più per trasmettere la relazione e la documentazione a corredo dell’istanza di rientro dei capitali. Il maggior tempo, sempre 30 giorni, c’è anche per chi ha già chiuso istanza e documentazione ma deve integrarle.
Le nuove istanze devono in ogni caso essere presentate entro il 30 settembre ma si hanno sempre 30 giorni di tempo per l’invio della relazione accompagnatoria (fino all’altro ieri si doveva provvedere all’invio dell’intera documentazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di adesione ma comunque non oltre il 30 settembre – escluso un piccolo caso di differimento di pochi giorni per chi presentava l’istanza tra il 26 ed il 30 settembre).
Per aver certezza della «non punibilità» prevista dal Dlgs 128/15, il contribuente deve però svelare e documentare gli eventuali illeciti che ha commesso a partire dal 2008; due annualità in più rispetto a prima.
La proroga (si sperava in realtà nell’ottenimento di un maggior tempo) risulta molto ultime anche perché, chi ha già inviato istanze, ha riscontrato direttamente un problema informatico di comunicazione a causa dei file troppo pesanti (relazioni più documentazione). Il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrata infatti a volte blocca l’invio della relazione accompagnatoria con i relativi allegati proprio per via delle dimensioni dei file che le Entrate richiedono.

mercoledì 26 agosto 2015

detrarre le spese mediche senza che il medico comunichi i dati all'agenzia delle entrate

Dal 2016 il modello 730 precompilato dall’Agenzia conterrà anche i dati relativi alle spese sanitarie.
Oggi il data base del fisco ha a disposizione le informazioni trasmesse da banche, enti previdenziali e datori di lavoro. Dal prossimo anno, invece, attraverso il “Sistema Tessera Sanitaria”, l’Agenzia delle Entrate riuscirà ad avere anche tutti i dati legati alle spese sanitarie sostenute per se stessi e per i famigliari a carico e li potrà quindi far confluire nel c.d. 730 precompilato (chiaramente se tutto funzionerà; ricordiamoci che quest’anno nel traghettare i dati dalla C.U. al modello 730 il programma spesso incorreva in errori che portavano a indicare nel modello 730 minori detrazioni rispetto a quelle corrette)
Se taluni non gradissero questo controllo costante da parte del fisco (perché, indirettamente, si tratta di questo), sarà possibile, in base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 103408, «esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate».
Per evitare che le spese mediche proprie o dei famigliari a carico (tutte o alcune) finiscano automaticamente nel data base del fisco il contribuente può:
·         Per ora, non comunicare il proprio codice fiscale in farmacia; qui però si potrebbe, vedremo nei prossimi mesi, non poter detrarre le spese mediche
·         Dal prossimo anno, poi, potrà chiedere verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sulla ricevuta rilasciata.
·         Dal 1° al 28 febbraio 2016 sarà possibile comunicare la propria volontà di non trasmettere i dati sanitari al fisco anche attraverso il sito internet dedicato al “Sistema Tessera Sanitaria”.
·         Per le spese sanitarie sostenute dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 si potrà poi comunicare l’opposizione anche via mail (l’indirizzo non è ancora stato reso noto), via telefono (numero verde 848.800444 o 06.96668907); oppure presentandosi in uno degli uffici dell’Agenzia e consegnando il modello per l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie.
Chi decide di opporsi alla comunicazione delle spese sanitarie potrà comunque detrarle in sede di dichiarazione dei redditi (se si segue, per opporsi, il primo punto – mancata comunicazione del codice fiscale – ad oggi si nutrono però diversi dubbi, potrei parlare di certezze, sulla possibilità di detrarre la spesa).

mercoledì 17 giugno 2015

slittati i termini di versamento delle imposte - ma non per tutti

Il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi è prorogato dal 16 giugno al 6 luglio 2015. Lo slittamento previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno non riguarda, tuttavia, tutti i contribuenti.
            La proroga del termine di pagamento interessa essenzialmente, gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 Euro; il differimento risulta applicabile anche nei casi in cui vengano operate cause di esclusione o inapplicabilità agli studi.
            Potranno pagare entro il 6 luglio anche i contribuenti nei regimi agevolati: minimi (coloro che devono versare imposta sostitutiva in misura del 5%)  e forfettari, vale a dire i contribuenti che sono entrati nel nuovo regime introdotto dall’ultima legge di stabilità, soggetti alla imposta sostitutiva  pari 15 %. Infine sono soggetti allo slittamento del pagamento anche i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato per trasparenza da un soggetto che esercita un’attività  per la quale sia stato approvato uno studio di settore (soci di srl trasparente compresi).
            Tutti coloro che rientrano nella proroga possono pagare entro il 6 luglio, senza maggiorazione, e dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Lo slittamento riguarda principalmente le imposte dovute in base alle dichiarazioni (sia saldo 2014 che primo acconto 2015) ma coinvolge anche: le imposte sostitutive,  i contributi  previdenziali Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti nelle gestioni separate ed il diritto annuale in  Camera di commercio.
             Coloro che non rientrano nella proroga devono provvedere a versare quanto dovuto entro il 16 giugno oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. I  contribuenti persone fisiche che compilano l’Unico e quelli che presentano il modello 730 senza sostituto d’imposta, essendo estranei allo slittamento in commento,  dovranno pertanto seguire le ordinarie scadenze.

mercoledì 27 maggio 2015

Agevolazioni ICI ed IMU - particolare attenzione alla residenza dei coniugi

Il Legislatore italiano, a decorrere dall'anno 2008, ha introdotto l’esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione spettava ai contribuenti che possedevano un fabbricato a titolo di proprietà (o altro diritto reale) dove i loro familiari dimoravano abitualmente. La dimora abituale della famiglia era equiparata, salvo prova contraria, con quella della residenza anagrafica. La prova doveva essere fornita dallo stesso contribuente, il quale per poter usufruire dell’esenzione doveva dimostrare la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello della residenza anagrafica.
            Alla luce di ciò sopra esposto si sono verificati numerosi casi in cui i coniugi avevano separato le loro residenze in due immobili diversi al fine di usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa. Tale comportamento ha generato un notevole contenzioso, a seguito degli accertamenti effettuati dai Comuni ai fini ICI poi proseguiti con accertamenti sulla attuale IMU.
            In merito dell’agevolazione dell’Ici sulla prima casa si è pronunciata anche la giurisprudenza tanto che di recente, con la sentenza 746/66/15 del 3 marzo 2015 della CTR Lombardia, sezione staccata Brescia, i giudici hanno disconosciuto il beneficio dell’ICI a una contribuente tedesca che aveva acquistato un fabbricato in Italia, nel quale per ragioni di lavoro risiedeva e  dimorava. Il marito della interessata, tuttavia, continuava a stare in Germania.
            La Ctr bresciana ha indicato che la nozione dell’abitazione principale ai fini Ici richiede che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente nella stessa unità immobiliare. I giudici hanno ritenuto opportuno raffrontare la nozione dell’abitazione principale ai fini dell’ICI con la omologa definizione ai fini delle imposte dei redditi. Da tale confronto emerge che per poter usufruire dell’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili, occorre la convivenza nella medesima abitazione del proprietario e del suo nucleo (mentre ai fini delle imposte sui redditi è sufficiente che l’uno o l’arto dimori nell’unità interessata).  In considerazione di ciò la Ctr ha rigettato l’appello del contribuente e confermato il diniego delle agevolazioni opposto precedentemente dal Comune.
            La pronuncia della Commissione di Brescia fa nascere comunque alcuni dubbi che vanno inevitabilmente considerati anche ai fini IMU. Viene spontaneo infatti domandarsi su quali criteri sia stata individuata la residenza della famiglia a Berlino anziché in Italia. Ai sensi dell’art. 104 CC, i contribuenti hanno il diritto di fissare la loro residenza dietro un comune accordo e considerando le proprie necessità. In considerazione di ciò non si dovrebbe impedire di individuare l’abitazione principale in Italia e non come nel caso specifico in Germania. Infatti, in presenza di coppie senza figli, anche in considerazione dell’interpretazione rigorosa adottata dalla Cassazione ai fini Ici, dovrebbe essere lasciata libertà ai contribuenti di individuare la residenza della famiglia senza imporre le soluzione apodittiche, dettate solo dal pregiudizio.

giovedì 14 maggio 2015

equitalia - come pagare con i propri crediti verso lo stato

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 febbraio 2011 ha sancito, a partire dal 1 gennaio 2011, la possibilità di estinguere, totalmente o parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante la compensazione con i crediti relativi alle imposte erariali.
            I crediti utilizzabili sono quelli di tipo erariale, quali crediti Irpef o Ires, Iva, Irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24, ad eccezione dei crediti Inps ed Inail che sono esclusi dalla compensazione.
            Il pagamento in compensazione deve essere effettuato tramite modello F24 Accise. Nella Sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza del campo codice tributo, va inserito il termine RUOL, nel campo “ente” va indicata la lettera “R”, e nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta a carico.
            Nel caso di F24 a saldo zero, e quindi nel caso in cui l’intero l’importo della cartella venga coperto dalla compensazione, non si rende necessaria l’effettuazione di altre operazioni. Qualora, invece, il pagamento sia parziale, il contribuente dovrà presentare ad Equitalia un modulo specifico, con cui dichiarare l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise ed indicare la parte del debito erariale da imputare a pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata:
-        entro 3 giorni dalla consegna della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel;
-        contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.
            Occorre ricordare che, a decorrere dal 2011, esiste un divieto di utilizzo di crediti erariali in compensazione con altri debiti da pagare con F24 (es: Irpef, Irap, IMU) in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare i crediti disponibili per compensare le imposte da versare con il modello F24. Il divieto riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale”; resta, quindi, esclusa dal divieto la compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo. L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. 

martedì 5 maggio 2015

ristrutturazione edilizia e successioni

            La nuova Legge di Stabilità ha prorogato per tutto il 2015 la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del bonus ristrutturazioni e mobili del 50%. Le Entrate hanno pubblicato le relative guide per le agevolazioni fiscali che riguardano la casa, chiarendo nel contempo alcuni quesiti problematici. In particolare con la Circolare n.17/E del 24 aprile scorso vengono forniti importanti chiarimenti su numerose questioni interpretative, poste da Caf ed operatori del settore, relative ad esempio alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo.
            In relazione al bonus casa, L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che se su un immobile, già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, vengono effettuati nuovi lavori - a patto che non consistano nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati – il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento del pagamento dei bonifici. L’agevolazione è fruibile solamente nel caso in cui il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa in vigore.
            La Circolare delle Entrate affronta anche la questione della possibilità di successione delle agevolazioni nel caso di decesso del contribuente che usufruiva dei bonus sulla casa (o comunque lo avrebbe fatto). In primo luogo, Il Fisco nega la possibilità di trasferimento agli eredi dell’agevolazione sui mobili e grandi elettrodomestici, finalizzata all’arredo dell’immobile oggetto di interventi.
            La detrazione sulle ristrutturazioni non viene invece preclusa agli eredi ma la successione viene subordinata alla cosiddetta detenzione materiale e diretta del bene. L’erede assegnatario potrà fruire dell’agevolazione solamente se detiene materialmente e in modo diretto l’immobile ed a prescindere dalla circostanza che egli abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. La detenzione così intesa deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si intenda fruire delle rate residue di detrazione. Qualora tale immobile venga concesso in comodato o locazione, il bonus in questione non potrà essere beneficiato fino a che la detenzione materiale e diretta del bene non sia riottenuta.  
            Sempre in tema di ristrutturazioni, la Circolare affronta anche il caso in cui il bonifico sia disposto da un soggetto diverso dal contribuente al quale spetta la detrazione. Le Entrate ritengono che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione debba essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle leggi in vigore, ridendosi in tal modo soddisfatto il requisito della norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

            Un’unica questione sollevata dalle Entrate nella circolare in questione è il credito d’imposta spettante per il riacquisto della prima casa entro un anno dalla  vendita dell’abitazione, acquistata con i benefici prima casa. Tale credito può essere utilizzato, anche in parte, per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto e la parte restante potrà essere utilizzata per compensare l’Irpef o gli altri debiti tributari e contributivi, mediante F24. 

mercoledì 22 aprile 2015

730 precompilato - controlli necessari per evitare errori

Il modello 730/2015 precompilato ha debuttato il 15 aprile; esso interessa i lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno presentato la dichiarazione nel corso del 2014 relativa ai redditi del 2013 e coloro che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015.
            Il modello in questione rappresenta una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale il Fisco ha già inserito i dati legati a redditi, ritenute, versamenti e ad alcune spese detraibili o deducibili, ovvero agli elementi ricavabili dalle: Certificazioni Uniche, dichiarazioni dell’anno precedente e  dalle informazioni già presenti nell’Anagrafe tributaria.
            Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti e completi. Di conseguenza, a seconda dei casi, il soggetto interessato potrà:
-        Accettare la dichiarazione senza apporre modifiche;
-        Rettificare i dati non corretti;
-        Integrare i dati non presenti nella dichiarazione precompilata esistente.
            Nell’esaminare la correttezza dei dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate i contribuenti dovranno inserire principalmente le informazioni riguardanti gli oneri deducibili (in particolare quelli non ricavabili dalle dichiarazioni precedenti) come: le spese mediche, per istruzione, funebri, asili nido, ecc. L’Agenzia delle Entrate, non essendo in possesso di tali informazioni, non ha potuto inserirle.
            Occorre porre attenzione anche sulla correttezza dei dati inseriti nel modello. Può capitare anche l’inesatto recepimento delle informazioni relative agli oneri deducibili o detraibili e agli interessi passivi sui mutui oppure inerentemente alle assicurazioni possono emergere delle incongruenze causate dal fatto che le Entrate hanno inserito i relativi dati riportando nel 2015 (per 2014) le informazioni acquisite nella dichiarazione dell’anno precedente (ovvero 2014 per 2013). Ogni qualvolta tali importi siano differenti oppure quando debbano essere inseriti nel 2015 per la prima volta si dovrà procedere alle modifiche del modello 730 precompilato.
             La seconda causa di assenza dei dati (o di divergenza tra i valori inseriti dal Fisco e quelli effettivi) è un possibile controllo documentale in corso sulla dichiarazione presentata nel 2012 per il 2011. In tali casi, i relativi valori, saranno di default in attesa di approvazione da parte del contribuente; ad es. se l’oggetto di monitoraggio sono le assicurazioni sulla vita, il contribuente sarà obbligato a confermarli e/o inserirli nel modello 730/2015.

            In tutte le sopra descritte situazioni risulta indispensabile una scrupolosa analisi della documentazione necessaria per la detraibilità o deducibilità dell’onere, abbinata all’accurato esame dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.