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domenica 25 gennaio 2015

Reverse charge - ora anche le imprese di pulizia

Con la legge di Stabilità  2015 si prevede, tra l’altro, l’estensione delle ipotesi di reverse charge. In particolare, in conformità rispettivamente agli articolo 199 e 199 - bis della Direttiva Iva 2006/112/CE, viene ampliata l’applicazione dell’inversione contabile anche al settore edile ed energetico anche se le operazioni vengono svolte direttamente dall’appaltatore. Infatti, a seguito dell’integrazione dell’art.17 del DPR 633/72, le operazioni del settore edile rientrano tra le:
a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse da quelle indicate nella voce a ter);
a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
            La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che le prime (lettera a dell’art.17) sono soggette al reverse charge solo se effettuate da subappaltatori, mentre le seconde (lettera a-ter dell’art.17), lo sono in ogni caso.
            La diretta conseguenza dell’intervento in esame, sarà il fatto che le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, per le prestazioni di elettricisti, idraulici ecc avventi  per l’oggetto l’installazione degli impianti, saranno soggette al c.d. reverse charge in ogni caso quando rese nei confronti delle imprese (anche se emesse da parte del primo appaltatore).
            Le nuove ipotesi di applicazione dell’inversione contabile generano una serie di incertezze. Innanzitutto la possibilità che entrambe le operazioni possano rientrare contemporaneamente nelle due circostanze delineate dal’art.17 del DPR 633/72.
            Si deve infatti considerare che la demolizione degli edifici rientra nel l’inversione contabile in ogni caso, ma normalmente in presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione viene affidata alla stessa impresa che poi procede alla costruzione dell’edificio (in tal caso il reverse charge si applica solamente in presenza di subappaltatori). In presenza di un unico appalto non è chiaro come si debba gestire la fatturazione e se si debba scomporre l’operazione oggetto di appalto in due:
·         la demolizione soggetta al reverse charge,
·         la realizzazione dell’edificio soggetta all’Iva ordinaria (e al reverse charge solo in alcuni casi).

            Problematica potrebbe essere anche l’applicazione delle regole di inversione contabile nei casi indicati dalla lettera a ter dell’art.17 DPR 633/72. Infatti, in relazione dei servizi di pulizia, il reverse charge sarebbe applicabile alle prestazioni che riguardano gli edifici, in particolare la pulizia del cantiere. La lettura letterale acconsente  a ritenere che il reverse charge si applichi in ogni caso, pertanto anche quanto i servizi in oggetti riguardano le pulizie giornaliere negli uffici.

giovedì 22 gennaio 2015

Split payment - nuovo sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione

La Legge di Stabilità 2015, tra varie novità fiscali, introduce il cosiddetto split payment, in altre parole la scissione del pagamento. Il nuovo meccanismo riguarda i rapporti con gli enti pubblici ed indica un’inversione di alcuni adempimenti ai fini dell’Iva. In particolare, in virtù del novellato art.17 – ter DPR 633/72, si traslano gli obblighi di versamento dell’Iva dal soggetto cedente e/o prestatore all’ente pubblico. Infatti, quest’ultimo dovrà versare direttamente all’Erario l’iva esposta in fattura da parte del soggetto fornitore.
            La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta di verifichi successivamente alla stessa data ossia al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Ne consegue, che a partire dal 2015, le imprese che intrattengono rapporti con le P.A., dovranno gestire con particolare attenzione le operazioni in commento. Innanzitutto, è necessario tenere conto che l’Iva andrà annottata nel registro vendite ma senza che questa concorra alla liquidazione dell’imposta periodica. Infatti, nella fattura dovrà essere indicato che l’Iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell’art.17- ter del DPR 633/72.
            Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge nonché per i compensi inerenti le prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta di reddito. A tal proposito è da evidenziare l’interpretazione del 19 gennaio 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti nella quali si sostiene che anche le parcelle dei professionisti (che sono soggetta a ritenuta a titolo d’acconto) siano escluse dallo split payment alla pari dei compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
            Le modalità e i termini relativi al versamento dell’imposta saranno stabiliti dagli appositi decreti attuativi del ministero. IL MEF ha anticipato che il pagamento dell’imposta da parte dell’P.A. potrà avvenire secondo le seguenti e alternative modalità:
  • l’utilizzo di un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  • un distinto versamento dell’IVA dovuta in ciascun giorno del mese considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • un versamento cumulativo entro il giorno 16 di ciascun mese dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

            In attesa dell’emanazione del decreto attuativo e per permettere l’adeguamento dei sistemi informativi di gestione amministrativo contabile delle Pubbliche Amministrazioni sono stati predefiniti tempi più lunghi per l’applicazione del nuovo meccanismo.  Infatti, le amministrazioni fino al 31 marzo, accantoneranno le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta che, in ogni caso, sarà dovuta entro il 16 aprile 2015. Da quella data, il meccanismo sopra descritto sarà completamente a regime.

giovedì 8 gennaio 2015

Abuso del diritto

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 dicembre 2014, ha dato il via ad una serie di importantissime riforme. In ambito fiscale, particolare rilevanza assume il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, approvato dal Consiglio in via preliminare.
Lo schema del decreto legislativo prevede l’introduzione di un nuovo articolo 10-bis nello Statuto del Contribuente, disciplinante l’abuso del diritto e l’elusione fiscale. I due concetti vengono equiparati ed riguarderanno tanto le imposte dirette quanto indirette, fatta salva la disciplina speciale in materia doganale.
            Le nuove disposizioni delineano anche gli elementi costitutivi di abuso e/o elusione del diritto, specificando le seguenti condizioni:
1)    L’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate,  vale a dire i fatti, gli atti e i contratti che non sono in grado di produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
2)    La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito (ovvero quelli anche non immediati ma realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario);
3)    La circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione, cioè quando tale vantaggio è fondamentale rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dalla operazione stessa.
            Non potranno tuttavia essere considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
            L’abuso del diritto dovrà essere accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. Il contribuente avrà la possibilità di dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali. Solo successivamente potrà essere emesso l’atto impositivo, il quale dovrà essere specificatamente motivato.
            L’elusione fiscale non dà luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Lo schema del D.Lgs espressamente prevede l’esclusione della punibilità penale anche per casi già segnalati all’autorità giudiziaria. Le operazioni elusive rimangono tuttavia soggette alle sanzioni amministrative tributarie.
             Infine occorre notare che in forza delle nuove disposizioni introdotte, dovrebbe essere abrogato l’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 interamente dedicato all’elusione fiscale.

            Le previsioni del decreto avranno l’efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della norma e si applicano anche alle operazioni effettuate prima ma non ancora accertate.