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venerdì 27 febbraio 2015

limite contanti - altalena normativa

L’uso del contante da alcuni anni è legato ad un’altalena normativa che sembra non riesca mai a fermarsi.
Pochi giorni fa è stato comunicato che si sarebbe introdotta una imposta progressiva sui versamenti in contanti oltre una determinata soglia per poi smentirla il giorno dopo.
Ora emerge che è intenzione del Governo alzare il limite dell’uso del contante da 1.000 euro a 3.000 euro.
Questi cambiamenti di rotta repentini a distanza di poco (anzi pochissimo) tempo l’uno dall’altro sono, a ben ricordare, in realtà i più recenti di una lunga serie.
Nel 2011 è entrata in vigore la norma per la quale non è possibile usare il contante quando la cifra da pagare è uguale o superiore a 1.000 euro. A seguito di una intensa protesta di commercianti ed albergatori poco dopo il limite è stato  elevato a 15.000 euro per i cittadini extracomunitari (con buona pace dei cittadini europei che potevano e possono pagare in contanti solo fino a 1.000 euro).
Nel 2013 si impone normativamente che a far data  da gennaio 2014 i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo si debbano pagare solo con assegno o bonifico. Non fosse che nel mese di febbraio 2014, cioè il mese seguente l’entrata in vigore della legge, il Tesoro “chiarisce” che l’importante è che ci sia traccia del pagamento e per fare questo è sufficiente la ricevuta del locatore.
Orbene l’ultima proposta di cambiamento del limite dell’uso del contante sembra in realtà legata all’introduzione della fattura elettronica (ora già presente per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) e/o dello scontrino fiscale telematico. Questo significa che non solo per ora l’uso del contante è limitato a 1.000 euro ma che non necessariamente verrà veramente elevato alla soglia dei 3.000 euro.

Trascurando pensieri, spesso letti e sentiti, legati al fatto che l’obbligo dell’uso del bancomat o della carta di credito per importi superiori ad esempio a 500 euro (proposta, poi non passata, che era stata fatta negli ultimi mesi del 2013) porterebbe vantaggi economici alle banche (maggiori entrate legate alle commissioni e minori uscite legate ai costi di gestione del contante) certo è che negli atri paesi dell’Unione Europea i limiti all’uso del contante sono superiori a quelli italiani. In Inghilterra addirittura il limite è di 15.000 euro e se si è considerati High Value Dealer non esistono limiti.

giovedì 12 febbraio 2015

acquisti intracomunitari nel nuovo regime dei c.d. forfettari

 I soggetti che nel 2015 applicheranno il nuovo regime forfettario potranno acquistare e vendere prodotti e servizi anche con soggetti residenti o stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea.
L’agenzia delle entrate ha chiarito che le cessioni di beni o servizi verso soggetti passivi comunitari non sono mai inquadrate come cessioni intracomunitarie e quindi le relative fatture di vendita non soggiaceranno mai al regime del reverse charge. Il soggetto forfettario emetterà una normale fattura di vendita senza iva in quanto contribuente forfettario. Anche nel caso di vendite a privati comunitari si emetterà la comune fattura senza addebito di iva come se la vendita fosse stata fatta ad un privato italiano. È da notare che anche nel caso si debba aprire una partita iva in un altro stato membro per la vendita in loco le fatture lì emesse dovranno essere senza addebito di iva come se fossero state emesse con partita iva italiana.
Nel caso di acquisti da fornitori comunitari le cose si complicano in quanto si deve vedere se nell’anno precedente il soggetto minimo abbia superato o meno la soglia dei 10.000 euro annui di acquisti.
Se non sono stati effettuati acquisti da fornitori comunitari superiori a 10.000 euro l’acquisto del soggetto forfettario non viene considerato intracomunitario e di conseguenza il fornitore dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto forfettario con iva di legge (del proprio paese) anche se le normali regole imporrebbero l’inversione contabile.

Se sono stati superati i 10.000 euro di acquisti da fornitori comunitari, in questo caso, l’acquisto viene inquadrato come intracomunitario anche per il soggetto forfettario e quindi la fattura di acquisto sarà assoggettata al regime del reverse charge con il gravoso problema che il soggetto forfettario, non potendo detrarsi l’iva, dovrà versare l’iva considerata a debito nelle casse dello stato; il tutto senza averla mai di fatto incassata.