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lunedì 26 ottobre 2015

ammortizzare il 140% del costo di acquisto

L’acquisto di beni strumentali nuovi consentirà, sia alle imprese sia ai lavoratori autonomi, di ammortizzare un importo maggiorato del 40% rispetto al costo di acquisto.
Il “super ammortamento” si applica al valore fiscale dei beni nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 sia che l’acquisto sia in proprietà che in leasing.
In merito ai cespiti che possono essere ammortizzati al 140% del costo di acquisto la  definizione è ampia.
Per determinare quali possano essere “super ammortizzati” si va per esclusione e quindi non possono godere di questo maggior ammortamento:
·         I beni con aliquota inferiore al 6,5% (es. fabbricati, capannoni e costruzioni),
·         i beni indicati dal testo come: condotte per la distribuzione di gas, materiale rotabile e ferroviario, condutture per imbottigliamento di acque minerali e per stabilimenti termali.
Per determinare quali siano gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si farà riferimento al momento della consegna o spedizione del bene a nulla influendo la data di pagamento.

mercoledì 21 ottobre 2015

Torna, dopo due giorni, l'IMU sulle case di lusso

“Viaggiando” verso il Quirinale la manovra sulla casa si modifica e torna l’Imu su ville e castelli; al lato pratico torna (dopo un paio di giorni che era stato tolto) l’IMU sulle c.d. case di lusso.
Come se non bastasse ritornare sui propri passi una volta, rispunta pure la super-Tasi dello 0,8 per mille da applicare su tutti gli immobili che non sono abitazioni principali.
Trascurando ogni possibile commento sulla correttezza o meno dell’Imu sulla prima casa di lusso e facendo presente che comunque la maggior parte dei “villini” rimarranno esenti da Imu anche nella nuova versione, una cosa è certa “l’effetto fiducia ce lo possiamo scordare” (come lamenta Confedilizia).
Per quanto riguarda il ritorno della super-Tasi su seconde case (ed altri immobili) è palese che serva per esigenze di gettito. Orbene chi ci assicura che non verranno modificate, in aumento, le aliquote Imu per lo stesso motivo?

domenica 18 ottobre 2015

Con la legge di stabilità spariscono, per alcuni, IMU e TASI.
Il premier Renzi punta soprattutto a cancellare le tasse sulla prima casa ampliando di fatto la definizione della stessa.
L’addio alla Tasi sull’abitazione principale vale circa 3,5 miliardi di euro, con un conto medio stimato da 204 euro per casa.
L’IMU, in generale, abbandona tutte le prime case, comprese, ed è questa una vera novità rispetto all’altalena normativa del passato, le c.d. case di lusso; si parla in sostanza di: case signorili, ville e … castelli (che continuavano a pagare l’ICI/IMU anche quando il Governo Berlusconi aveva tolto la tassa dalla prima casa).
L’IMU “agricola”, che aveva fatto sobbalzare sulla sedia gli agricoltori e i coltivatori diretti, viene abolita ma per i soli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Chi dai terreni ottiene unicamente una rendita continuerà a dover pagare l’IMU (fanno eccezione i terreni montani per i quali l’esenzione totale è già presente).
Sugli imbullonati, in sostanza i macchinari delle imprese che fino ad oggi sono stati trattati come immobili, la questione è più complessa.
Il primo ministro aveva detto di segnarsi sul calendario il 16 dicembre 2015 perché era l’ultima volta che le abitazioni principali scontavano delle tasse. Sembra quindi che la promessa del premier si sia concretizzata.

mercoledì 7 ottobre 2015

deduzioni e detrazioni per i non residenti in Italia

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 231 del 5 ottobre 2015 il decreto 21 settembre 2015 con il quale il ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato le disposizioni in merito alla tassazione in Italia delle persone che risiedono all’estero ( i cosiddetti «non residenti Schumacker»).
Queste disposizioni, che hanno aggiunto il comma 3-bis all’articolo 24 del Dpr 917/1986 del Tuir, sono state introdotte per evitare la procedura di infrazione per violazione, tanto per cambiare, delle norme comunitarie legate ai soggetti fiscalmente non residenti che producono reddito sul territorio italiano.
Prima, i soggetti fiscalmente non residenti in Italia non potevano godere dell’intero sistema di deduzioni e detrazioni concesso ai contribuenti fiscalmente residenti; per questo motivo l’Italia è stata censurata a livello comunitario e di conseguenza il legislatore italiano ha (dovuto) introdurre il comma 3-bis nell’art. 24 del Tuir. Ad onor del vero, la novella normativa va a modificare le deduzioni e detrazioni fiscali dei soli soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisce il c.d. adeguato scambio di informazioni.
Con l’aggiunta del comma 3-bis si norma che l’imposta è ora dovuta sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir, alla sola condizione, però, che:
·         il soggetto produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato (il c.d. reddito mondiale) e che
·         il contribuente non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.
Importante sottolineare che l’articolo 1 del decreto ministeriale citato ha previsto che in questo caso, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto:
·        i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sono calcolati avendo come base di riferimento i dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza;
·        i redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non vengono considerati come redditi prodotti all’estero.
Tutto questo, tra l’altro, va a semplificare la determinazione, fino ad oggi complessa, del reddito prodotto dai non residenti oggetto del presente articolo, in quanto, ora, il punto di riferimento dei redditi esteri è “semplicemente” quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi del paese di residenza o da un documento ad esso assimilabile.