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venerdì 15 gennaio 2016

contribuenti forfettari - nuovi limiti e regole

La legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) ha introdotto varie modifiche al c.d. regime forfettario.
Ricordo sinteticamente che i contribuenti che, tra le varie caratteristiche (un po’ lunga a scriversi sinteticamente ora), non superano determinate soglie di ricavi o compensi incassati, differenziati a seconda della categoria economica, possono determinare il reddito in maniera forfettaria e quindi, in sintesi:
1.     Vedersi riconosciuti i costi in base ad una percentuale fissa che varia, anch’essa, in base all’attività svolta, indipendentemente dall’effettivo esistere di costi sostenuti
2.     Scontare un’unica aliquota sostitutiva di irpef, addizionali regionali e comunali ed irap pari al 15% o 5% a seconda dei casi
Per quanto riguarda il punto 1 il limite oltre il quale non è possibile essere considerati contribuenti forfettari è stato innalzato in genere di 10.000,00 euro; fanno eccezione i professionisti il cui limite è stato innalzato di 15.000,00.
Le nuove soglie sono, a parere di più parti, applicabili già con base di riferimento il 2015. Questo significa che se un professionista nel 2015 ha incassato 20.000,00 euro (prima il limite era 15.000,00) potrà, nel 2016, rientrare nel regime forfettario visto e considerato che il nuovo limite è pari 30.000,00 euro.
Per quanto riguarda il punto 2, fino all’anno scorso (quando ancora era possibile optare per il regime dei minimi con una aliquota impositiva pari al 5%) l’aliquota per i forfettari era, ordinariamente, pari al 15%.
Dal quest’anno le aliquote variano a seconda delle caratteristiche del contribuente forfettario:
·        5% nel caso in cui il contribuente abbia iniziato l’attività e abbia le stesse caratteristiche che fino all’anno scorso lo portavano ed essere inquadrabile come contribuente minimo. L’aliquota è applicabile, indipendentemente dall’età per 5 esercizi.
·        15% nel caso in cui il contribuente sia un contribuente forfettario ma non abbia le caratteristiche indicate nel punto precedente
Una importante novità, tra le varie caratteristiche che devono avere i contribuenti per rientrare nel regime forfettario, è rappresentato dalla coesistenza tra reddito d’impresa o lavoro autonomo e reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato.
Fino ad ora si doveva verificare che il reddito d’impresa o da lavoro autonomo fosse prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente od ad esso assimilato.
Da quest’anno la norma è stata, in questa parte, semplificata stabilendo più semplicemente che il reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato non superi la soglia di 30.000,00 euro.
Se il lavoro dipendente è cessato prima che si intraprenda l’attività inquadrabile con il regime forfettario il controllo sul compenso da lavoro dipendente non va fatto.
Ultima novità elencata in questo articolo riguarda i contributi inps.
Fino all’anno passato gli artigiani ed i commercianti che abbracciavano il regime forfettario poteva chiedere di pagare i contributi previdenziali sul reddito effettivo e non sul minimale.

Da quest’anno le cose cambiano. Ora vi è solo, in alternativa al pagamento classico dei contributi commercianti ed artigiani, la possibilità di chiedere una riduzione del 35%.

giovedì 7 gennaio 2016

gli agricoltori non pagheranno più l'IRAP


La legge di stabilità per il 2016 sopprime l’Irap per le attività agricole indicate all’articolo 32 del Tuir.
L’esonero riguarda tutti i soggetti che svolgono le attività agricole che rientrano nel c.d. reddito agrario. In buona sostanza dall’esercizio 2016 coloro che scontavano una aliquota IRAP ridotta al 1,9% come da circolare 141/E/1998 non pagheranno più l’irap
Ad esempio, una società per azioni che svolge una attività agricola (ex art. 32 del TUIR) che non può determinare il reddito su base catastale è, comunque, esclusa dall’IRAP
Continuano, invece, a dover scontare l’Irap e a pagarla con l’aliquota del 3,9%:
·         le attività agricole non rientranti nel reddito agrario come le attività di allevamento con terreno insufficiente
·         le attività di produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario,
·         l’agriturismo e
·         le attività connesse di produzione di servizi ovvero di produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015.


Si conclude aggiungendo che le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche continuano ad essere inquadrate come agricole connesse e rientranti nel reddito agrario a eccezione, però, della parte che eccede la franchigia e la tariffa incentivante.